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Decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336
"Disposizioni
urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 193 del 21 agosto 2001
Art. 1.
Modifiche alla legge
13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni
1. Alla
legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Nei
confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei
reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e
all'articolo 6-bis, commi
1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi
di violenza su persone o cose in occasione o a causa di competizioni
agonistiche, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato
o indotto alla violenza, il questore può
disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni
agonistiche specificamente indicate, nonchè
a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o
al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni
medesime.
2. Alle persone alle quali Х notificato il divieto previsto dal comma 1,
il questore può
prescrivere di comparire personalmente una o piЫ volte negli orari
indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al
luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel
corso della giornata in cui si svolgono le competizioni per le quali opera
il divieto di cui al comma 1.";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 Х inserito il seguente:
"2-bis. La notifica di
cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà
di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni
al giudice competente per la convalida del provvedimento.";
c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
"3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima
competizione successiva alla notifica all'interessato ed Х comunicata al
Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente del luogo in
cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene la
sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla
notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le
indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia
se il pubblico ministero non avanza la richiesta di convalida entro il
termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle
quarantotto ore successive.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma
2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o
modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno
giustificato l'emissione.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 Х punito con
l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che
contravvengono al divieto di cui al comma 1 Х consentito l'arresto nei
casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive
previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al
di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice,
prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o piЫ volte in
un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si
svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un
periodo non superiore a tre anni.
7. Con la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di accesso
nei luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo di presentarsi personalmente
una o piЫ volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della
giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente
indicate, per un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo
predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena
e di applicazione della pena su richiesta.";
d) dopo l'articolo 6 Х inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Lancio
di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione
di competizioni agonistiche). - 1. Salvo che il fatto
costituisca piЫ grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri
oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, comunque idonei a recare
offesa alla persona, nei luoghi in cui si svolgono competizioni
agonistiche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al
trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime
Х punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piЫ grave reato, chiunque, nei luoghi in
cui si svolgono competizioni agonistiche, supera indebitamente una
recinzione o separazione dell'impianto ove ne derivi pericolo per la
pubblica incolumitЮ o per la sicurezza pubblica, ovvero, nel corso delle
competizioni medesime, invade il terreno di gioco, Х punito con l'arresto
fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.
3. Nel caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni dell'articolo 6, comma 7.";
e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: "arresto in flagranza" sono
inserite le seguenti: "o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis
e 1-ter.";
f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nel caso di reati
commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di
competizioni agonistiche, per i quali Х obbligatorio o facoltativo
l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale
e per quelli di cui all'articolo 6-bis,
comma 1, della presente legge, la polizia giudiziaria, qualora non sia
possibile procedere nell'immediatezza ma siano stati acquisiti elementi
dai quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei
confronti dell'autore del reato, puР comunque eseguire l'arresto entro e
non oltre il termine delle successive quarantotto ore.
1-ter. Le disposizioni
del comma 1-bis si
applicano anche per il contravventore al divieto e alla prescrizione di
cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
1-quater. Nel caso di
condanna per i reati di cui al comma 1-bis
si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.";
g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis (Casi
di giudizio direttissimo). - 1. Per i reati indicati
nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis,
commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Art. 8-ter
(Trasferte). - 1.
Le norme
della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a
causa di competizioni agonistiche durante i trasferimenti da o verso i
luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.".
Art. 2.
Modifiche alla legge 18 aprile 1975 n. 110, e successive modificazioni
1.
All'articolo 4, comma 3o, della legge 18 aprile 1975, n. 110, Х aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "La pena Х aumentata se il fatto avviene nel
corso o in occasione di competizioni agonistiche.".
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarЮ presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336,
recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive"
(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 17
ottobre 2001, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il
decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per
contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive,
Х convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 agosto
2001, n. 336
All’articolo 1:
– al
comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la parola: "condannate"
sono inserite le seguenti: "anche con sentenza non definitiva nel
corso degli ultimi cinque anni"; le parole: "competizioni
agonistiche" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni
sportive" e la parola: "competizioni" Х sostituita dalla
seguente: "manifestazioni";
al comma
1, lettera
a),
capoverso 2, dopo le parole: "il questore puР prescrivere" sono
inserite le seguenti: ", tenendo conto dell’attivitЮ lavorativa
dell’invitato,"; la parola: "competizioni" Х sostituita dalla
seguente: "manifestazioni";
al comma
1, lettera
c),
capoverso 3, il primo periodo Х sostituito dal seguente: "La
prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima
manifestazione successiva alla notifica all’interessato ed Х
immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il
tribunale o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, se l’interessato Х persona minore di età,
competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio di questura.";
nel secondo periodo, le parole: "se ritiene la sussistenza dei"
sono sostituite dalle seguenti: "se ritiene che sussistano i";
nell’ultimo periodo, dopo le parole: "se il pubblico ministero"
sono inserite le seguenti: "con decreto motivato";
al comma
1, lettera
c),
capoverso 6, primo periodo, le parole: "l’arresto" sono sostituite
dalle seguenti: "la reclusione" e dopo le parole: "diciotto
mesi" sono inserite le seguenti: "o con la multa fino a lire tre
milioni"; nel terzo periodo sono soppresse le parole: ",
prescrivendo all’imputato di presentarsi personalmente una o più
volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui
si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un
periodo non superiore a tre anni";
al comma
1, lettera
c), il
capoverso 7 Х soppresso;
–al
comma 1, la lettera d) Х sostituita dalla seguente:
"d)
dopo l’articolo 6 Х inserito il seguente:
‘‘Art. 6-bis.
- (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in
occasione di manifestazioni sportive) – 1. Salvo che il fatto
costituisca piЫ grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri
oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo
per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive,
ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di
coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime Х punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2.
Salvo che il fatto costituisca piЫ grave reato, chiunque, nei luoghi in
cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una
recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel corso delle
manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, Х punito, se dal
fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l’arresto fino a sei
mesi o con l’ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.‘‘";
al comma
1, lettera
f) il
capoverso 1-bis Х sostituito dal seguente:
"1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o
alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell’ipotesi
in cui giЮ non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, e per quelli di cui all’articolo 6-bis, comma 1,
della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di
procedura penale";
al comma
1, lettera
f),
capoverso 1-ter, le parole: "e alla prescrizione" sono
soppresse, e, in fine, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 1";
al comma
1, lettera
f), il
capoverso 1-quater Х soppresso;
al comma
1, lettera
g),
nell’articolo 8-ter ivi richiamato, capoverso 1, le parole: "competizioni
agonistiche" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni
sportive";
Х
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis.
Nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano, le parole:
‘‘competizioni agonistiche‘‘ sono sostituite dalle seguenti:
‘‘manifestazioni sportive‘‘".
All’articolo 2:
al comma
1, le parole:
"competizioni
agonistiche" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni
sportive".
Dopo
l’articolo 2 Х inserito il seguente:
"Art. 2-bis.
- (Norme di interpretazione autentica) – 1. Per manifestazioni
sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che
si svolgono nell’ambito delle attivitЮ previste dalle federazioni sportive
e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI).
2. All’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi
la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze
indicate nella prima parte del comma".
Nel
titolo del decreto-legge, la parola:
"competizioni"
Х sostituita dalla seguente: "manifestazioni".
Questo
il testo che, al di lЮ della sua interpretazione parola per parola, verte
su due punti chiave: l’allargamento dei comportamenti illegali da una
parte, e dall’altra un inasprimento generalizzato delle pene legate ai
reati commessi; se il secondo punto riguarda in particolare l’ambito
processuale, quindi un momento successivo, il primo punto Х quello piЫ
critico e discutibile perchè,
nell’allargare gli ambiti di presunta illegalità,
aumenta le possibilità
di azione delle forse dell’ordine, e tutti sappiamo che questo spesso
significa innalzamento illimitato del livello di repressione ben oltre
quello che Х un normale e comprensibile discorso di prevenzione, con tutto
quello che ne deriva.
INIZIATIVA COMUNE IN TUTTE LE CURVE
La
legge non e' uguale per tutti soprattutto all'interno del calcio moderno
dove doping, partite truccate, passaporti falsi, risse e insulti razzisti
fra giocatori vengono tollerati e quasi giustificati, mentre il singolo
tifoso paga e pagherà
sempre piЫ pesantemente ogni scorrettezza. Il mondo del calcio moderno,
ormai succube del business e dei diritti televisivi, pare cosi
identificare nel tifo organizzato e nelle aggregazioni giovanili
all'interno delle curve, il principale ostacolo alla trasformazione del
tifoso in spettatore di pay-per-view e consumatore di gadgets.
IL TIFO ORGANIZZATO, CHE FACCIA O NON FACCIA VIOLENZA, DIVENTA
COSI IL
RESPONSABILE UNICO DI TUTTI I MALI DEL CALCIO, FORSE PROPRIO PERCHE RIMANE
ORGOGLIOSAMENTE ANCORATO AD UNA VISIONE DEL CALCIO ROMANTICA, DOVE IL
CALORE LA PASSIONE E LA SOCIALIZZAZIONE VALGONO + DEL BUSINESS.
La Nuova Legge sulla violenza negli stadi – la cui pessima formulazione
potrebbe comportare il verificarsi di numerosi eccessi, più o meno
inconsapevoli, da parte di chi la deve applicare –
è una legge di
carattere esageratamente repressivo che non consente a chi
è stato
giustamente o ingiustamente incolpato di difendersi adeguatamente e limita
di molto i diritti e le libertà personali del tifoso. Non prevede, inoltre,
nessuno spazio per la prevenzione o per l’introduzione di misure di
intervento sociale volte a limitare episodi di matrice violenta ma si
limita a considerare le curve degli stadi unicamente come un problema di
ordine pubblico. Oggi queste leggi speciali vengono applicate in stadi e
palazzetti ma potrebbero in futuro essere estese ad altre categorie di
persone che si pensa possano dare "fastidio" socialmente e, quindi,
causare problemi di ordine pubblico. Si pensi ai partecipanti a
manifestazioni di destra di sinistra o di categoria (ad esempio, i
produttori del latte, i disoccupati organizzati… ) o anche a certi
frequentatori di discoteche (esiste una proposta di legge che vorrebbe
estendere il divieto d'accesso anche alle discoteche per quelle persone
che si ritiene possano aver commesso reato). |
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