LA LEGGE 88 DEL 24.04.2003
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2003
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 01.
1. Dopo
l'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente:
"Art. 6-ter
(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi
in cui si
svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala,
fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione
di fumo o di
gas visibile, e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da
150 euro a 500 euro.".
Art. 1.
1.
All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni,
i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
"1-bis. Oltre
che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in
occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali e' obbligatorio o
facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, l'arresto e' altresi' consentito nel caso di reati di cui all'articolo
6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge.
1-ter. Nei
casi di cui al comma 1-bis, quando non e' possibile procedere immediatamente
all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera
comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di
procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica
o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto,
ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo
necessario alla sua identificazione e, comunque, entro
le trentasei
ore dal fatto.
1-quater.
Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis,
l'applicazione delle misure coercitive e' disposta anche al di fuori dei limiti
di pena
previsti dagli
articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.".
2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in
legge.