IL DECRETO CALCIO / Il testo integrale approvato dal Consiglio dei Ministri
Niente pubblico per gli stadi che non rispondono alle
norme di sicurezza. È forse la disposizione più eclatante che viene confermata
nel testo del decreto-legge contro la violenza negli stadi, messo a punto dai
Ministri dell’Interno, della Giustizia e delle Politiche giovanili, approvato
nel Consiglio dei Ministri convocato in via eccezionale mercoledì 7 febbraio
2007.
In particolare il decreto interviene su più fronti: sarà il prefetto che, in
base alle indicazioni fornite dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive,
deciderà in quali stadi si dovranno svolgere le partite di calcio senza
pubblico, perché non a norma con le misure di sicurezza; viene inoltre vietata
la vendita di blocchi di biglietti per i tifosi in trasferta; inasprite le pene
per coloro che lanciano razzi e petardi e utilizzano mazze e bastoni in
occasione di partite di calcio, sia allo stadio che nelle immediate vicinanze,
ai quali può essere comminata la pena della reclusione fino a quattro anni;
viene trasformato in delitto il reato contravvenzionale di mero possesso di
razzi o petardi o mazze e bastoni in prossimità degli stadi, prevedendo la
specifica sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni; entrambe le ipotesi
vengono applicate sia nel corso degli eventi sportivi che nelle 24 ore
antecedenti o successive le partite; verranno utilizzate misure di prevenzione
personale o patrimoniale contro associazioni o club nei quali sono evidenti i
favoreggiamenti di tifosi violenti; infine viene dilatata fino a 48 ore, dalle
attuali 36, il periodo di cosiddetta "quasi flagranza": il tempo entro il quale
le forze dell’ordine possono procedere all’arresto dei responsabili delle
condotte illegali dopo la verifica di filmati e così via.
Il testo del provvedimento che viene presentato è quello proposto al Consiglio
dei ministri ed è soggetto a modifiche, in ogni momento, fino al momento della
pubblicazione in gazzetta ufficiale. Successivamente il decreto dovrà andare
all’esame delle Camere per la conversione.
(07 febbraio 2007) DECRETO-LEGGE RECANTE: "MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E
LA REPRESSIONE DI FENOMENI DI VIOLENZA CONNESSI A COMPETIZIONI AGONISTICHE" (7
febbraio 2007)
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione
VISTA la legge 13 dicembre 1989 n. 40, e successive modificazioni;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di interventi volti a contrastare
gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo
misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente
pericolosi;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
………….;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’interno, del
Ministro della Giustizia e del Ministro per le politiche giovanili e le attività
sportive;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi)
1. Fino all’esecuzione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti
per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1-quater del decreto
legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il
gioco del calcio possono essere svolte esclusivamente "a porte chiuse". Le
determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio
in conformità alle indicazioni definite dall’Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive di cui all’articolo 1-octies del medesimo decreto legge
n. 28 del 2003.
2. All’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"7-bis. E’ fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali
riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi
titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la
squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 ove
tali competizioni si disputano. E’, altresì, fatto divieto di porre in vendita o
cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in
numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente
comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell’articolo 1-quinquies.."
3. I divieti di cui al comma 2 si applicano alle competizioni sportive
riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti
anteriormente non possono essere utilizzati.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
1. All’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le
seguenti modifiche:
al comma 1:
le parole: "e all’articolo 6-bis, commi 1 e 2 " sono sostituite dalle seguenti:
"ed agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter ";
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma
può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi
oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione
attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive
o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle
manifestazioni stesse.
al comma 5, le parole: "non possono avere durata superiore a tre anni" sono
sostituite dalle seguenti: "non possono avere durata inferiore a tre mesi e
superiore a tre anni".
al comma 6, le parole: "da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 6 mesi a tre anni e con la multa
fino a 10.000 euro".
al comma 7, le parole: "da due mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"da 6 mesi a sette anni" e le parole: "il giudice può disporre" con le seguenti:
"il giudice dispone altresì."
2. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1,
è inserito il seguente: "1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano
incaricato dei compiti di cui al comma 1, persone prive dei requisiti morali di
cui all’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata dal prefetto della provincia in
cui le medesime società risiedono od in cui hanno la sede legale, la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro."
Art. 3
(Modifiche all’articolo 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
1. Il comma 1 dell’articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è
sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui
si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al
transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle
manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o
utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi
artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile ovvero
bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o,
comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive
ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro
che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle
immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore
precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena
è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino
alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione,
l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva."
2. Il comma 1 dell’articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è
sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, chiunque, nei
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati
alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono
alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è
trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti
per l’emissione di fumo o di gas visibile ovvero di bastoni, mazze, materiale
imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2000
euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di
coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque,
nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro
ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.".
Art. 4
(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
1. All’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le
seguenti modifiche:
al comma 1-bis, le parole: "di cui all’articolo 6-bis comma 1, e all’articolo 6,
commi 1 e 6, della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all’articolo 6-bis comma 1, all’articolo 6-ter e all’articolo 6, commi 1 e 6,
anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2
del medesimo articolo 6. L’arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione
della pena accessoria di cui al comma 7 dell’articolo 6."
al comma 1-ter, le parole: "o di altri elementi oggettivi" sono soppresse; le
parole: "dai quali" sono sostituite dalle seguenti: "dalla quale" e le parole
"entro le trentasei ore" sono sostituite dalle parole "entro quarantotto ore".
2. L’articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla
legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato.
3. Al comma 1 dell’articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le
parole: "nell’articolo 6-bis commi 1 e 2, " sono inserite le parole
"nell’articolo 6-ter".
Art. 5
(Integrazione del sistema sanzionatorio
per la violazione del regolamento d’uso degli impianti)
1. All’articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto il seguente periodo:
"Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere
applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a
due anni".
Art. 6
(Misure di prevenzione)
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l’articolo 7-bis è inserito il
seguente:
Art. 7-ter
(Misure di prevenzione)
1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31
maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone
indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in
più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge
13 dicembre 1989, n. 401.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la
misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio
1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti,
che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva
a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il
sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione
delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell’articolo
2-ter, secondo comma, ultimo periodo, della legge n. 575 del 1965.
Art. 7
(Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a
pubblico ufficiale)
1.All’articolo 339 del codice penale le parole "della reclusione da tre a
quindici anni" sono sostituite con le parole "da cinque a quindici anni".
2.All’articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il
seguente: "Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche, salvo
che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la
minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o
altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da
creare pericolo alle persone."
Art. 8
(Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti
di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
E’ vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o
indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non
definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni
sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura ivi
inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o
titoli di viaggio. E’ parimenti vietato alle società sportive corrispondere
contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque
denominate, qualora dell’associazione facciano parte uno o più dei soggetti
destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
ovvero soggetti che
siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
(SPERIAMO
CHE QUESTO ARTICOLO SIA USATO ANCHE PER L'INGRESSO IN PARLAMENTO ndr.)

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le
politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica,
attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma
1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.
Le associazioni di tifosi, comunque denominate, che ricevono dalle società
sportive sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura comunicano
alle società medesime l’elenco dei propri aderenti.
Fermi restando gli obblighi di tenuta della documentazione contabile di cui alla
normativa vigente, le società sportive conservano per il periodo di tre anni la
documentazione relativa alle sovvenzioni, ai contributi e alle facilitazioni di
qualsiasi natura corrisposti alle associazioni di tifosi e gli elenchi di cui al
comma 2.
Alle società sportive che non osservano i divieti e le prescrizioni di cui ai
commi 1 e 2 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede
legale, al quale l’organo che effettua l’accertamento presenta il relativo
rapporto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a
120.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società sportive che
non ottemperano all’obbligo di cui al comma 3, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 9
(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il
gioco del calcio)
1. È fatto divieto alle società organizzatrici di
competizioni riguardanti il gioco del calcio responsabili della emissione,
distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al Decreto del
Ministro dell’Interno 6 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli
di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui
all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ovvero a soggetti che siano
stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
(IMPOSSIBILE EFFETTUARE UN CONTROLLO ndr.)
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le
politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica,
attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma
1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.
3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal
Prefetto della provincia in cui la società ha sede legale, la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto
non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 10
(Adeguamento degli impianti)
1. All’articolo 1-quater del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito
il seguente comma:
"5 bis. All’adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le
società utilizzatrici degli impianti medesimi, assumendone i relativi oneri. In
tal caso, qualora ai fini dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni di
cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi,
l’amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto
ore dalla proposizione della relativa istanza, indice entro lo stesso termine,
ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’art.
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza si pronuncia entro le
successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l’istanza di
rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta".
Art. 11
(Iniziative per promuovere i valori della cultura sportiva)
1. Il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, d’intesa con
il Ministro della Pubblica Istruzione e nell’ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado con l’obiettivo di promuovere l’adesione e la
partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva,
come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le Politiche
Giovanili e le Attività Sportive, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, assicura, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la
definizione delle opportune forme di intesa con le Regioni e gli Enti Locali e
promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente
rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle
Organizzazioni Sportive Nazionali ed Internazionali.
Art. 12
(Piano nazionale per l’impiantistica sportiva destinata all’esercizio della
pratica calcistica)
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con i
Ministri delle infrastrutture e dell’interno convoca un tavolo di concertazione
per definire, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, entro centoventi
giorni dalla data di convocazione, il piano nazionale straordinario per
l’impiantistica destinata all’esercizio della pratica calcistica al fine di
renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza fruibilità,
apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a
strumenti convenzionali.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le
attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell’interno,
il Ministro dell’economia e delle finanze, il C.O.N.I., i rappresentanti dell’ANCI,
delle regioni e delle organizzazioni sportive.
Art. 13
Modifiche agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n, 177
1. All’articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:
"6 bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli
avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all’osservanza di
specifiche misure, individuate con codici di autoregolamentazione recepiti con
decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le
politiche giovanili e le attività sportive, adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di
contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione
sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza
o turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni
sportive".
2.All’articolo 35, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis In caso di inosservanza delle disposizioni dei codici adottati ai sensi
del comma 6 bis dell’art. 34 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo".
3.All’articolo 35, comma 2, le parole "per un periodo da uno a dieci giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "da tre a trenta giorni"."
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