La "tessera del tifoso"

La "tessera del tifoso" è uno strumento di “fidelizzazione” adottato dalla società di calcio che prevede verifiche della Questura attraverso una procedura standard diramata a livello nazionale con apposita direttiva ministeriale. Il progetto lanciato dall'Osservatorio si pone l’obiettivo di creare la categoria dei “tifosi ufficiali”.

La tessera, rilasciata dalla società sportiva previo “nulla osta” della Questura competente che comunica l’eventuale presenza di motivi ostativi (Daspo in corso e condanne per reati da stadio negli ultimi 5 anni), fidelizza il rapporto tra tifoso e società stessa.

A cosa da diritto

  • al possessore non si applicano le eventuali restrizioni alla vendita dei biglietti;
  • vengono snellite sia le procedure di acquisto dei biglietti che quelle di accesso allo stadio, attraverso la creazione di varchi dedicati;
  • è favorita la concessione di facilitazioni, privilegi e/o benefici da parte delle società (accumulo di punti, diritto di prelazione per l’acquisto di biglietti, convenzioni con altre società private come Ferrovie dello Stato, Autogrill, sponsor, ecc.).

I vantaggi per la sicurezza

  • permette di “costituire” la categoria degli spettatori “ufficiali”;
  • garantisce l’aumento degli standard di sicurezza del pubblico, perché esclude dagli impianti i soggetti sottoposti a Daspo o a condanne per reati da stadio;
  • consente alle società sportive di avviare rapporti “virtuosi” con le tifoserie ufficiali, soprattutto per le trasferte;
  • nel tempo determinerà la costituzione, nell’ambito delle Società Sportive, dei c.d. “dipartimenti dei tifosi” che in altri grandi club europei hanno trovato applicazione con apprezzabili risultati.

 

29/06/09   Divieto di stadio, Con la «tessera del tifoso» una forte limitazione dei diritti civili

«È l'anticamera della carta sui diritti civili, un provvedimento da Ventennio». Lorenzo Contucci, avvocato di molti ultras ed esperto del pacchetto antiviolenza negli stadi, osteggia l'introduzione dal prossimo campionato della tessera del tifoso. Voluta dal ministro Amato (subito dopo la morte a Catania del commissario Raciti) e messa in pratica adesso da Maroni, si presenta come uno strumento di fidelizzazione adottato dalla società di calcio. Per contrastare gli episodi di violenza.
Dov'è il problema avvocato?
Non sono contrario di per sé alla tessera perché è corretto che una proprietà adotti una fidelizzazione coi propri supporter e cerchi di invogliare il proprio cliente con un rapporto di natura premiale. Se sono un sostenitore che va sempre allo stadio in casa, è giusto che in trasferta guadagni dei punti che mi consentono delle agevolazioni rispetto a quelli di solito guardano la partita in televisione.
E allora?
Questa non è la tessera del tifoso ma quella del Viminale, nel senso che da un lato la società si regola con i clienti-tifosi, dall'altro ci vuole il nullaosta della questura come per il porto d'armi. Si configura uno stato di polizia.
Quindi contesta il controllo delle questure?
Il problema sono i criteri con cui viene distribuita la tessera. Vieta l'emissione o la vendita per qualsiasi persona sottoposta a daspo o che è stata condannata, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Quindi se uno, sbagliando, fa una bravata da giovane poi per tutta la sua vita non potrà più entrare negli stadi.
In realtà Lega Calcio e Viminale dicono che non possono usufruirne solo chi ha una diffida in corso o chi ha avuto una condanna negli ultimi 5 anni.
Non è vero. Mentono sapendo di mentire. L'articolo 9 della legge 401 del '89 è chiarissimo: non devi esser stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o causa di manifestazioni sportive. E non c'è scritto negli ultimi 5 anni. Stesso discorso per il daspo. In base all'articolo tutti i soggetti che hanno ricevuto una diffida, in qualunque anno, per qualsiasi ragione e qualsiasi sia stato l'esito del procedimento penale, non potranno avere la tessera. Poi forse le questure faranno una circolare per ammorbidire il provvedimento. Ma la legge rimane quella.
Quindi anche se alla fine uno viene prosciolto non può più accedere negli impianti?
Certo, la legge non prevede questo caso. C'è un vulnus giuridico, siamo allo azzeramento dei diritti civili di una persona. E malgrado quanto dica il ministero degli Interni a Milano ci sono già alcuni precedenti.
La tessera del tifoso infatti prende come modello la carta milanista Cuore Rossonero. Un caso?
Forse c'è un piccolo conflitto d'interessi (ride, ndr). Comunque la società ha distribuito all'inizio del campionato migliaia di tessere e successivamente il Viminale ne ha bloccate tantissime facendo un grande screening. Alcune sono state invalidate e inserite in un'apposita black list. Da qui il grido d'allarme delle tifoserie del Paese.
Nel resto d'Europa però esistono le tessere del tifoso e il modello non crea malumori.
Ma non sono gestite dallo Stato. A differenza dell'Italia le società sono padrone degli stadi quindi decidono loro chi volere: il nullaosta non viene dato dalla questura. Ad esempio, in Inghilterra le membership card sono gestite dalla proprietà, sono a pagamento e hanno sostituito il pubblico da popolare a ceto benestante. Non tutti possono permettersi la gold card. E' un meccanismo turbocapitalista, non mi piace ma è così e gli ultras lo accettano.
La scritta «No alla tessera del tifoso» campeggia sui muri di molte città italiane da Roma a Firenze, Napoli e Milano. Sta rinascendo un movimento ultras?
Stanno localizzando la protesta attraverso campagne di sensibilizzazione, ma non escludo che facciano anche una manifestazione nazionale. Non sono contrari, ribadisco, alla tessera in generale ma ai suoi criteri di assegnazione. Chiedono di modificare due articoli della legge, per il resto sono anche favorevoli a vietare la tessera per chi ha un daspo in corso o ha commesso, negli ultimi 5 anni, reati in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Con un pizzico di buon senso Maroni potrebbe risolvere facilmente la questione, c'è di mezzo la democrazia. Altrimenti faccia come vuole e si troverà proteste ovunque e stadi vuoti.
A livello legale sta preparando un'offensiva?
Sono pronto insieme a un pool di avvocati a fare ricorsi di ogni tipo e in qualsiasi sede. Compresa la corte di giustizia europea. La partita è appena iniziata.

fonte: ilmanifesto.it

APPROFONDIMENTI:
Sulla tessera del tifoso: "questa potrà essere un'intervista interessante(se pubblicata),dove parlano esponenti del casmaass,e macalli della lega pro...inviterei ad ascoltarla per capire cosa pensano.a dir poco sconcertante. http://www.radio.rai.it/podcast/A0039869.mp3".
Naturalmente le parole del Dott. Massucci non mi convincono:
a) la legge parla espressamente di non rilasciabilità della tessera a soggetti che abbiano ricevuto - anche in passato - un daspo.
b) la legge parla espressamente di non rilasciabilità della tessera a soggetti che abbiano ricevuto - anche in passato e non solo negli ultimi 5 anni - una condanna per reati "da stadio"
Art. 9.
1. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati (e non "che siano") destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive (e non solo "negli ultimi 5 anni").
Quindi se le questure vorranno derogare alla legge - e chissà come giustificheranno la deroga - è un altro paio di maniche.
Il Dott. Massucci poi dice che non sarà una diffida a vita.
Facciamo un esempio, già fatto in passato.
Ricevo un daspo di due anni dalla Questura per aver acceso un fumogeno.
Per due anni non vado allo stadio.
Il processo, però, termina a distanza di 5 anni.
Quindi io:
a) per due anni non vado allo stadio (visto che la questura diffida sulla base di una denuncia);
b) poi posso andarci tranquillamente per 3 anni (se è vero quel che dice il Dott. Massucci, altrimenti da subito non potrò avere la tessera del tifoso);
c) dopo che ricevo la condanna - PER LA STESSA COSA PER LA QUALE GIA' HO SCONTATO IL DASPO - non potrò avere la tessera del tifoso - pur credendo al Dott. Massucci - per altri 5 anni.
E' COSI' O NON E' COSI'?
Senza considerare quello che sta avvenendo nei tribunali:
a) vengo diffidato per un fumogeno e mi faccio due anni di daspo con obbligo di firma sulla base della sola denuncia;
b) vengo processato e condannato: il giudice deve per forza applicare un altro daspo che va da 2 a 8 anni, in base al comma 7 dell'art. 6 della legge 401/89.
c) per finire, la questura non mi rilascerà il nulla osta per la tessera del tifoso (se diamo retta al Dott. Massucci) per ulteriori 5 anni.
Quindi: 2 anni dati dalla questura + 2 anni dati dal giudice a daspo già scontato + 5 anni senza tessera del tifoso = 9 anni senza stadio.
Se la diffida è di 5 anni:
5 anni dati dalla questura + da 2 a 8 anni dal giudice + 5 anni senza tessera del tifoso = da 12 a 18 anni senza stadio.
E' COSI' O NON E' COSI'?
Pur apprezzando la moderazione nei toni rassicuranti del Dott. Massuccci, devo dire che mi sembra siano solo chiacchere, perché sta accadendo esattamente quello che vi ho detto (per lo meno nei tribunali, visto che per fortuna a Roma ancora non si parla di tessera del tifoso).
Visto che il Dott. Massucci sostiene che non è così, in settimana farò un esempio cartaceo che dimostrerà per tabulas che quel che dico è la pura e semplice verità.
Poi, siccome è ingiusto criticare senza essere propositivi, è anche bene dare la
SOLUZIONE:
modificare il comma 7 dell'art. 6 della legge 401/89 e tornare a dare al giudice la facoltà - e non l'obbligo - di applicare il daspo insieme con la condanna;
modificare l'art. 9 della legge 401/89 disponendo che la "tessera del tifoso" non possa essere rilasciata a chi ha daspo in corso e a chi ha subito condanne per reati "da stadio" negli ultimi 5 anni purché non abbia già scontato il daspo per lo stesso episodio.
Del resto, anche al di là della legge, è lo stesso modulo che ognuno di noi dovrà (meglio: dovrebbe) firmare per fare la tessera - presente su questa pagina sul sito dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazione Sportive - che conferma quel che dico.
Prima di tutto bisogna ricordare che se si dichiara qualcosa di non esatto nell'autocertificazione che vedete qui a destra, si viene denunciati e si dovrà subire un processo penale.
Dopo di ciò, a parte che l'intestazione della certificazione non coincide con il contenuto da dichiarare, la tribale modulistica in questione contiene: 
a) una violazione di legge;
b) un eccesso di potere;
c) una disposizione corretta (secondo la legge) ma assurda.

Lo dimostrerò con una certa facilità.
Iniziamo dall'intestazione?
Ma sì, iniziamo.
"Certificazione di assenza di condanne penali e carichi pendenti"
significa che si deve dichiarare:
a) di non aver mai riportato una qualsiasi condanna penale, per qualsiasi reato;
b) di non avere in corso alcun procedimento penale nel quale già si è già stati rinviati a giudizio: in altre parole, chi ha un vero e proprio processo in corso.
Come vedrete, invece, nella autocertificazione si dovrò dichiarare tutt'altro, visto che si chiede:
a) di non essere sottoposti a provvedimenti d.a.spo. (che non sono procedimenti penalei ma provvedimenti amministrativi);
b) di non essere sottoposti a misure di prevenzione (ad esempio, sorveglianza speciale);
c) di non essere stati condannati per reati "da stadio".
Quindi l'intestazione non coincide con nulla di ciò che è richiesto e chi l'ha predisposta è un analfabeta giuridico.
Poi abbiamo detto che c'è una
a) VIOLAZIONE DI LEGGE
nella prima casella da barrare, il povero tifoso deve dichiarare di non essere destinatario di un daspo: l'art. 9 della legge antiviolenza n. 401/89, invece, dice che bisognerebbe dichiarare di non essere STATI destinatari di daspo, anche in passato, quindi. 
La (totalmente falsa) interpretazione della norma è comunque condivisibile, visto che è logico che il "daspato" non possa avere la tessera.
In futuro, tuttavia - per capriccio o per gli inevitabili incidenti che ci saranno comunque - potranno comunque inibire lo stadio non solo a chi ha un daspo in corso ma anche a chi lo ha avuto in passato
Lo dice la legge, e il Ministero dell'Interno dovrebbe seguire la legge.
Invece non lo fa, anzi, andando avanti con la lettura della modulistica, crea di propria iniziativa categorie di persone interdette dallo stadio, con un evidente 
b) ECCESSO DI POTERE
Più che di eccesso di potere si dovrebbe parlare di "creazione di potere".
Il Ministero dell'Interno diviene Legislatore.
Non credo sia mai accaduto, né in Cina né in Cile.
La seconda casella, infatti, riguarda (escludendoli dagli stadi) coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale di P.S., in base alla legge 1423/56.
Già, peccato che l'art. 9 della legge n. 401/89 che discplina chi può entrare allo stadio e chi no, non lo preveda, visto che si riferisce solo a chi ha avuto un daspo e a chi è stato condannato per reati da stadio.
Del resto è normale che, in uno stato di polizia, la polizia crei delle norme che non esistono, altrimenti che stato di polizia sarebbe?
Finiamo con l'unica 
c) DISPOSIZIONE CORRETTA MA ASSURDA
perlomeno per quel che dice l'art. 9 della legge 401/89: la terza casella esclude dagli stadi chiunque sia stato condannato, anche solo in primo grado, per reati commessi in occasioen o a causa di manifestazioni sportive. Senza limiti temporali.
E' quel che dice la legge, infatti.
Se, quindi, il povero Mario Rossi, tifoso, è stato condannato nel 1989, ma anche nel 1957,come anche nel 1898 a 1000 lire di multa per un reato da stadio, non potrà avere la tessera del tifoso.
E se dice che non ha avuto condanne sottoscrivendo il modulo qui a fianco, commette un reato.
E' vero o non è vero?
Traiamo le conclusioni:
a) qualunque soggetto in grado di smentirmi, anche istituzionale, me lo faccia sapere, me ne spieghi le ragioni giuridiche e chiederò scusa pubblicamente acquistando una pagina pubblicitaria del Messaggero a mie spese, oltre ad offire una cena alla Pergola con il sottoscritto come cameriere;
b) Maroni! Lo sapevi?
Se sì, sei complice (beh, è pure ovvio).
Se no, informati.
Art. 9 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 
(introdotto da quel galantuomo del Ministro Amato, 
non bisogna dare tutte le colpe a Maroni):
Nuove prescrizioni per le societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio
1. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (il d.a.spo., n.d.L.), ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive
(non si parla degli ultimi 5 anni, cosa che sarebbe peraltro comunque illogica).

Dal sito : http://www.asromaultras.it/tesseradeltifoso.html

 

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